Legge 103/2017 – Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario

E’ in vigore da oggi la Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017.

Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, vale a dire dal 3 agosto), altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.

Vediamo quali sono le principali novità previste dalla legge:

Diritto penale sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:

  • Estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.
  • Inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio: è previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
  • Riforma della disciplina della prescrizione: queste alcune delle novità introdotte, che per espressa previsione si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge:
    • la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato);
    • sospensione della prescrizione: è introdotta una nuova ipotesi di sospensione, legata alla sentenza di condanna in primo grado: il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.
    • In caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p. i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d’appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
    • Anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione del corso della prescrizione.
    • L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
    • L’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.

La legge contiene anche la delega al Governo per la modifica del codice penaleriguardo ai seguenti istituti:

  • regime di procedibilità di alcuni reati: prevista la procedibilità a querela dell’offeso per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:
    • delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
    • quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
    • quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
    • nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.
  • Riforma delle misure di sicurezza personali: tra le novità si segnalano l’espressa previsione del principio di irretroattività nell’applicazione delle misure ed una revisione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.
  • Riforma del casellario giudiziale, alla luce delle modifiche normative intervenute a livello azionale e europeo in materia di protezione dei dati personali: gli obiettivi da perseguire sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi; tra le modifiche previste c’è l’eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana e l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sono inoltre ridefiniti i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni di condanne per fatti di modesta entità.

Diritto processualela riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità dell’imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell’archiviazione. Vediamo i punti più significativi:

  • definizione del procedimento per incapacità dell’imputato: vengono distinte le ipotesi a seconda che l’incapacità sia reversibile oppure irreversibile: se, a seguito degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento in modo irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere (salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca).
  • Comunicazione del domicilio eletto: in caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, deve essere comunicato all’autorità procedente, insieme alla dichiarazione di elezione, anche l’assenso del difensore domiciliatario.
  • Indagini preliminari:
    • la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia; le informazioni potranno essere rese a condizione che ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
    • disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili: qualora, prima del conferimento dell’incarico al consulente da parte del P.M., la persona indagata formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perde efficacia se l’incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni;
    • allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, così obbligando il P.M. ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; in caso contrario l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello;
    • passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;
    • anche per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il P.M. dovrà notificare all’offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi;
    • modifiche al procedimento di archiviazione: nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, il giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera di consiglio; successivamente all’udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il termine di 3 mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;
    • disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione: il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell’atto di opposizione. In caso di nullità, l’interessato avrà 15 giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. In caso contrario, è prevista la condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende;
    • il termine entro il quale il P.M. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
  • Disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:
    • la sentenza emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione;
    • la corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale partecipato;
    • il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall’imputato e dal P.G. presso la corte d’appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p.;
    • sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.
  • Requisiti della sentenza: la sentenza dovrà indicare anche i risultati acquisiti ed i criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:
    • all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
    • alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
    • alla responsabilità civile da reato;
    • all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.
  • Modifiche in materia di riti speciali: sono previste novità in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamento
    • Giudizio abbreviato:
      • se la richiesta dell’imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l’imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato;
      • la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice;
      • in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l’imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all’udienza preliminare o chiedere il patteggiamento;
      • riduzione di pena: se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata la diminuzione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta alla metà.
    • Sentenze di patteggiamento: correzione di errori materiali e impugnazione:
      • quando nella sentenza di patteggiamento occorre correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi provvede lo stesso giudice che ha emesso la sentenza;
      • in caso di impugnazione del provvedimento da parte del P.M. alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza;
      • il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell’imputato contro la sentenza che accoglie il patteggiamento può essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
    • Decreto penale e ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie:
      • in materia di procedimento per decreto penale di condanna, è introdotta una norma speciale sulla conversione della pena detentiva in pecuniaria: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare. Al di fuori del procedimento per decreto resta fermo il criterio di ragguaglio fissato dall’art. 135 c.p. (250 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva).
  • Disciplina delle impugnazioni: la legge introduce rilevanti novità anche in tema di impugnazioni penali:
    • l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione;
    • l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione;
    • casi d’appello: è prevista l’inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa;
    • è reintrodotto il c.d. concordato sui motivi in appello: le parti potranno concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà̀ in merito in camera di consiglio.
      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
      Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
      Il P.G. presso la Corte d’appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i P.M. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.
    • E’ prevista la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa;
  • Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione:
    • nell’ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l’hanno richiesta potranno essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati ogni biennio in base alle variazioni Istat);
    • è prevista l’applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali;
    • inammissibilità del ricorso: nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 591 c.p.p., c.1, lett. a), b), c) e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso; sempre senza formalità la Cassazione può dichiarare l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello;
    • se il giudice d’appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione è possibile solo per i vizi di cui all’art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.;
    • la parte non potrà provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per cassazione;
    • in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, con adeguamento biennale degli importi;
    • rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite: le sezioni semplici potranno disporre la rimessione alle Sezioni Unite anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SS.UU. ma non condiviso dai giudici della sezione; le SS.UU. possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
    • la Cassazione può procedere all’annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
    • in tema di ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, la rilevazione d’ufficio dell’errore può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione.
  • Modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. e all’organizzazione dell’ufficio del P.M.
    • informazioni sull’azione penale relativa ai reati ambientali: quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente o per i reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il P.M., nell’informare il Ministero dell’ambiente e la Regione interessata, deve dare notizia dell’imputazione;
    • fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione sono inseriti anche quelli relativi ai delitti di corruzione.
  • Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero: tra le funzioni del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l’osservanza delle norme relative all’iscrizione delle notizie di reato ne registro.
  • Disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza: la partecipazione a distanza diviene la regola nei seguenti casi:
    • quando la persona si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3- bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p. (la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili);
    • quando la persona è ammessa a misure di protezione.
      La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decreto motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario).
      Fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso.

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