Delega per la riforma della legge fallimentare

Approvata in via definitiva la legge delega per la riforma del fallimento e delle procedure concorsuali.
il Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 2681 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, già approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 1° febbraio.

Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

le linee guida che il Governo dovrà osservare nell’attuazione della delega:

Riforma delle procedure concorsuali: tra i principi generali indicati dalla legge delega i più rilevanti sono:

  • l’eliminazione del termine “fallimento”, che sarà sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
  • l’abrogazione dell’istituto della dichiarazione di fallimento d’ufficio dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • la riforma dovrà distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza: quest’ultima rimarrà tale, mentre la crisi sarà configurata come probabilità di futura insolvenza;
  • l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che ricalchi la procedura per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall’art. 15 L.F., con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l’insolvenza;
  • l’applicazione del modello processuale unico a tutte le categorie di di debitori: persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola. Restano esclusi soltanto gli enti pubblici.
  • l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore”;
  • la trattazione prioritaria alle proposte volte a superare la crisi assicurando la continuità aziendale, mentre si ricorrerà alla liquidazione giudiziale solo se manca la proposta di un’idonea soluzione alternativa;
  • semplificare e uniformare la disciplina dei vari riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • notifiche via pec nei confronti del debitore professionista o imprenditore agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese o da INI-PEC;
  • riduzione di costi e durata delle procedure concorsuali, riduzione delle ipotesi di prededuzione, responsabilizzazione degli organi di gestione;
  • maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali;
  • istituzione di albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza;
  • conciliare le procedure di gestione della crisi e insolvenza dei datori con la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori

Tra i criteri direttivi segnaliamo il rafforzamento dei poteri del curatore, attraverso la previsione di una serie di misure quali:

  • una più stringente disciplina delle incompatibilità;
  • i poteri di accesso alle banche dati delle PA per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo liquidatorio;
  • la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire una serie di azioni giudiziali che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali: azione sociale di responsabilità, azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.).

Crisi e insolvenza dei gruppi di imprese: una disciplina ad hoc dovrà riguardare i gruppi di imprese, la cui definizione sarà modellata sulla nozione civilistica di direzione e coordinamento: è introdotta una presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. Ricordiamo che in base a tale disposizione sono considerate società controllate:

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono inoltre stabiliti specifici criteri e principi direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo e per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo.

Sarà introdotta una fase preventiva di allerta, allo scopo di anticipare l’emersione della crisi: si tratta di uno strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. In caso di mancata collaborazione dell’imprenditore la fase di allerta sfocia in una dichiarazione pubblica di crisi.

Sono previste misure per incentivare il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi già previsti dalla L.F.: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), i piani attestati di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), L.F.) e le convenzioni di moratoria (art. 182-septies L.F.).

Concordato preventivo: la delega prevede la riforma dell’istituto del concordato preventivo; fra i punti salienti segnaliamo i seguenti:

  • ammissibilità di concordati liquidatori se ritenuti necessari per soddisfare in modo apprezzabile i creditori e comunque che assicurino il pagamento del 20% dei crediti chirografari;
  • ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità;
  • l’entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore sarà rapportata all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;
  • prededucibilità dei crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato solo se la procedura è dichiarata aperta dal tribunale;
  • suddivisione dei creditori in classi: da individuare i casi in cui sarà obbligatoria la divisione in classi in base alla posizione giuridica e all’omogeneità degli interessi economici dei creditori;
  • determinare i poteri del tribunale circa la verifica della fattibilità del piano;
  • eliminazione dell’adunanza dei creditori: saranno stabilite modalità telematiche per consentire ai creditori di discutere ed esprimere il voto sulle sulle proposte; inoltre, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, si dovrà consentire il calcolo delle maggioranze “per teste”, disciplinando il conflitto di interessi.

Ulteriori novità riguardano, fra le altre: la disciplina dei rapporti pendenti; l’estensione del concordato con continuità aziendale; una dettagliata regolamentazione della fase di esecuzione del piano (con particolare riferimento alla deroga all’art. 2560 c.c) con possibilità di affidare ad un terzo l’esecuzione della proposta concordataria; i presupposti per estendere il beneficio dell’esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali.

E’ inoltre previsto il riordino del regime dei finanziamenti alle imprese in crisi e della disciplina del credito da IVA in base alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: ricordiamo che con la sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, la Corte UE ha affermato la compatibilità della procedura del concordato preventivo ex art. 182-ter L.F. anche in caso di pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell’imprenditore, purché un esperto indipendente attesti che il Fisco non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento.

Un regime dettagliato dovrà essere individuato per il concordato preventivo delle società; fra i punti più significativi della delega segnaliamo la disciplina dell’azione di responsabilità e dell’azione dei creditori della società in conformità ai principi dettati dal codice civile.

Liquidazione coatta amministrativa: nell’ottica di un ridimensionamento dell’istituto, scopo della delega è ricondurre alla disciplina comune le ipotesi di crisi e insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta. L’istituto resta circoscritto ai soli casi in cui:

  • la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative a banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
  • la liquidazione rappresenti l’esito di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza diretto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

Tutti gli atti che abbiano come effetto o finalità il trasferimento di immobili da costruire dovranno essere conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità.

Ciò assicurerà il controllo di legittimità dell’atto da parte del notaio, in modo da porre fine alla prassi della sistematica violazione da parte dei costruttori dell’obbligo di fornire al momento della conclusione del contratto (anche preliminare) la fideiussione a garanzia dell’acquirente e la polizza assicurativa previste dal D.Lgs. n. 122/2005.

L’inadempimento dell’obbligo assicurativo determinerà la nullità del contratto.

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