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Legge 103/2017 – Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario
E’ in vigore da oggi la Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017.
Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, vale a dire dal 3 agosto), altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.
Vediamo quali sono le principali novità previste dalla legge:
Diritto penale sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:
- Estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.
- Inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio: è previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
- Riforma della disciplina della prescrizione: queste alcune delle novità introdotte, che per espressa previsione si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge:
- la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato);
- sospensione della prescrizione: è introdotta una nuova ipotesi di sospensione, legata alla sentenza di condanna in primo grado: il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.
- In caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p. i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d’appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
- Anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione del corso della prescrizione.
- L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
- L’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.
La legge contiene anche la delega al Governo per la modifica del codice penaleriguardo ai seguenti istituti:
- regime di procedibilità di alcuni reati: prevista la procedibilità a querela dell’offeso per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:
- delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
- quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
- quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
- nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.
- Riforma delle misure di sicurezza personali: tra le novità si segnalano l’espressa previsione del principio di irretroattività nell’applicazione delle misure ed una revisione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.
- Riforma del casellario giudiziale, alla luce delle modifiche normative intervenute a livello azionale e europeo in materia di protezione dei dati personali: gli obiettivi da perseguire sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi; tra le modifiche previste c’è l’eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana e l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sono inoltre ridefiniti i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni di condanne per fatti di modesta entità.
Diritto processuale: la riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità dell’imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell’archiviazione. Vediamo i punti più significativi:
- definizione del procedimento per incapacità dell’imputato: vengono distinte le ipotesi a seconda che l’incapacità sia reversibile oppure irreversibile: se, a seguito degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento in modo irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere (salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca).
- Comunicazione del domicilio eletto: in caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, deve essere comunicato all’autorità procedente, insieme alla dichiarazione di elezione, anche l’assenso del difensore domiciliatario.
- Indagini preliminari:
- la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia; le informazioni potranno essere rese a condizione che ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
- disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili: qualora, prima del conferimento dell’incarico al consulente da parte del P.M., la persona indagata formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perde efficacia se l’incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni;
- allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, così obbligando il P.M. ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; in caso contrario l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello;
- passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;
- anche per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il P.M. dovrà notificare all’offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi;
- modifiche al procedimento di archiviazione: nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, il giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera di consiglio; successivamente all’udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il termine di 3 mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;
- disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione: il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell’atto di opposizione. In caso di nullità, l’interessato avrà 15 giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. In caso contrario, è prevista la condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende;
- il termine entro il quale il P.M. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
- Disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:
- la sentenza emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione;
- la corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale partecipato;
- il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall’imputato e dal P.G. presso la corte d’appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p.;
- sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.
- Requisiti della sentenza: la sentenza dovrà indicare anche i risultati acquisiti ed i criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:
- all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.
- Modifiche in materia di riti speciali: sono previste novità in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamento
- Giudizio abbreviato:
- se la richiesta dell’imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l’imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato;
- la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice;
- in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l’imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all’udienza preliminare o chiedere il patteggiamento;
- riduzione di pena: se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata la diminuzione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta alla metà.
- Sentenze di patteggiamento: correzione di errori materiali e impugnazione:
- quando nella sentenza di patteggiamento occorre correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi provvede lo stesso giudice che ha emesso la sentenza;
- in caso di impugnazione del provvedimento da parte del P.M. alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza;
- il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell’imputato contro la sentenza che accoglie il patteggiamento può essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
- Decreto penale e ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie:
- in materia di procedimento per decreto penale di condanna, è introdotta una norma speciale sulla conversione della pena detentiva in pecuniaria: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare. Al di fuori del procedimento per decreto resta fermo il criterio di ragguaglio fissato dall’art. 135 c.p. (250 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva).
- Giudizio abbreviato:
- Disciplina delle impugnazioni: la legge introduce rilevanti novità anche in tema di impugnazioni penali:
- l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione;
- l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione;
- casi d’appello: è prevista l’inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa;
- è reintrodotto il c.d. concordato sui motivi in appello: le parti potranno concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà̀ in merito in camera di consiglio.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
Il P.G. presso la Corte d’appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i P.M. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello. - E’ prevista la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa;
- Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione:
- nell’ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l’hanno richiesta potranno essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati ogni biennio in base alle variazioni Istat);
- è prevista l’applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali;
- inammissibilità del ricorso: nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 591 c.p.p., c.1, lett. a), b), c) e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso; sempre senza formalità la Cassazione può dichiarare l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello;
- se il giudice d’appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione è possibile solo per i vizi di cui all’art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.;
- la parte non potrà provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per cassazione;
- in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, con adeguamento biennale degli importi;
- rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite: le sezioni semplici potranno disporre la rimessione alle Sezioni Unite anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SS.UU. ma non condiviso dai giudici della sezione; le SS.UU. possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
- la Cassazione può procedere all’annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
- in tema di ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, la rilevazione d’ufficio dell’errore può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione.
- Modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. e all’organizzazione dell’ufficio del P.M.
- informazioni sull’azione penale relativa ai reati ambientali: quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente o per i reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il P.M., nell’informare il Ministero dell’ambiente e la Regione interessata, deve dare notizia dell’imputazione;
- fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione sono inseriti anche quelli relativi ai delitti di corruzione.
- Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero: tra le funzioni del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l’osservanza delle norme relative all’iscrizione delle notizie di reato ne registro.
- Disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza: la partecipazione a distanza diviene la regola nei seguenti casi:
- quando la persona si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3- bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p. (la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili);
- quando la persona è ammessa a misure di protezione.
La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decreto motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario).
Fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso.
Delega per la riforma della legge fallimentare
Approvata in via definitiva la legge delega per la riforma del fallimento e delle procedure concorsuali.
il Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 2681 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, già approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 1° febbraio.
Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.
le linee guida che il Governo dovrà osservare nell’attuazione della delega:
Riforma delle procedure concorsuali: tra i principi generali indicati dalla legge delega i più rilevanti sono:
- l’eliminazione del termine “fallimento”, che sarà sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
- l’abrogazione dell’istituto della dichiarazione di fallimento d’ufficio dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- la riforma dovrà distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza: quest’ultima rimarrà tale, mentre la crisi sarà configurata come probabilità di futura insolvenza;
- l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che ricalchi la procedura per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall’art. 15 L.F., con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l’insolvenza;
- l’applicazione del modello processuale unico a tutte le categorie di di debitori: persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola. Restano esclusi soltanto gli enti pubblici.
- l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore”;
- la trattazione prioritaria alle proposte volte a superare la crisi assicurando la continuità aziendale, mentre si ricorrerà alla liquidazione giudiziale solo se manca la proposta di un’idonea soluzione alternativa;
- semplificare e uniformare la disciplina dei vari riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- notifiche via pec nei confronti del debitore professionista o imprenditore agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese o da INI-PEC;
- riduzione di costi e durata delle procedure concorsuali, riduzione delle ipotesi di prededuzione, responsabilizzazione degli organi di gestione;
- maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali;
- istituzione di albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza;
- conciliare le procedure di gestione della crisi e insolvenza dei datori con la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori
Tra i criteri direttivi segnaliamo il rafforzamento dei poteri del curatore, attraverso la previsione di una serie di misure quali:
- una più stringente disciplina delle incompatibilità;
- i poteri di accesso alle banche dati delle PA per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo liquidatorio;
- la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire una serie di azioni giudiziali che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali: azione sociale di responsabilità, azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.).
Crisi e insolvenza dei gruppi di imprese: una disciplina ad hoc dovrà riguardare i gruppi di imprese, la cui definizione sarà modellata sulla nozione civilistica di direzione e coordinamento: è introdotta una presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. Ricordiamo che in base a tale disposizione sono considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono inoltre stabiliti specifici criteri e principi direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo e per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo.
Sarà introdotta una fase preventiva di allerta, allo scopo di anticipare l’emersione della crisi: si tratta di uno strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. In caso di mancata collaborazione dell’imprenditore la fase di allerta sfocia in una dichiarazione pubblica di crisi.
Sono previste misure per incentivare il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi già previsti dalla L.F.: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), i piani attestati di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), L.F.) e le convenzioni di moratoria (art. 182-septies L.F.).
Concordato preventivo: la delega prevede la riforma dell’istituto del concordato preventivo; fra i punti salienti segnaliamo i seguenti:
- ammissibilità di concordati liquidatori se ritenuti necessari per soddisfare in modo apprezzabile i creditori e comunque che assicurino il pagamento del 20% dei crediti chirografari;
- ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità;
- l’entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore sarà rapportata all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;
- prededucibilità dei crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato solo se la procedura è dichiarata aperta dal tribunale;
- suddivisione dei creditori in classi: da individuare i casi in cui sarà obbligatoria la divisione in classi in base alla posizione giuridica e all’omogeneità degli interessi economici dei creditori;
- determinare i poteri del tribunale circa la verifica della fattibilità del piano;
- eliminazione dell’adunanza dei creditori: saranno stabilite modalità telematiche per consentire ai creditori di discutere ed esprimere il voto sulle sulle proposte; inoltre, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, si dovrà consentire il calcolo delle maggioranze “per teste”, disciplinando il conflitto di interessi.
Ulteriori novità riguardano, fra le altre: la disciplina dei rapporti pendenti; l’estensione del concordato con continuità aziendale; una dettagliata regolamentazione della fase di esecuzione del piano (con particolare riferimento alla deroga all’art. 2560 c.c) con possibilità di affidare ad un terzo l’esecuzione della proposta concordataria; i presupposti per estendere il beneficio dell’esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali.
E’ inoltre previsto il riordino del regime dei finanziamenti alle imprese in crisi e della disciplina del credito da IVA in base alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: ricordiamo che con la sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, la Corte UE ha affermato la compatibilità della procedura del concordato preventivo ex art. 182-ter L.F. anche in caso di pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell’imprenditore, purché un esperto indipendente attesti che il Fisco non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento.
Un regime dettagliato dovrà essere individuato per il concordato preventivo delle società; fra i punti più significativi della delega segnaliamo la disciplina dell’azione di responsabilità e dell’azione dei creditori della società in conformità ai principi dettati dal codice civile.
Liquidazione coatta amministrativa: nell’ottica di un ridimensionamento dell’istituto, scopo della delega è ricondurre alla disciplina comune le ipotesi di crisi e insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta. L’istituto resta circoscritto ai soli casi in cui:
- la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative a banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
- la liquidazione rappresenti l’esito di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza diretto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.
Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire
Tutti gli atti che abbiano come effetto o finalità il trasferimento di immobili da costruire dovranno essere conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità.
Ciò assicurerà il controllo di legittimità dell’atto da parte del notaio, in modo da porre fine alla prassi della sistematica violazione da parte dei costruttori dell’obbligo di fornire al momento della conclusione del contratto (anche preliminare) la fideiussione a garanzia dell’acquirente e la polizza assicurativa previste dal D.Lgs. n. 122/2005.
L’inadempimento dell’obbligo assicurativo determinerà la nullità del contratto.
Vittime di reati violenti: gli importi previsti per gli indennizzi
Il Decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2017, dà esecuzione alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 (cd. Legge europea 2015-2016), dove all’11, comma III, si era prevista l’emanazione di un successivo provvedimento per la quantificazione degli importi dell’indennizzo che lo Stato Italiano corrisponderà alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro a coloro che abbiano subito episodi di violenza sessuale e ai parenti delle vittime di omicidio.
Questi gli importi degli indennizzi in favore delle vittime dei reati internazionali violenti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre, con vigore dal giorno successivo.
7.200 euro per il reato di omicidio, che sale a 8.200 se commesso dal coniuge o dal convivente e sarà liquidato in favore dei figli della vittima, mentre 4.800 euro per chi è stato vittima del reato di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità.
Gli indennizzi sono a carico del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti” e, qualora la disponibilità finanziaria risulti insufficiente nell’anno di riferimento, agli aventi diritto all’indennizzo possono accedere nuovamente al fondo negli anni successivi, per la quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza, ovvero per la parte residuale.