Vittime di reati violenti: gli importi previsti per gli indennizzi
Il Decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2017, dà esecuzione alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 (cd. Legge europea 2015-2016), dove all’11, comma III, si era prevista l’emanazione di un successivo provvedimento per la quantificazione degli importi dell’indennizzo che lo Stato Italiano corrisponderà alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro a coloro che abbiano subito episodi di violenza sessuale e ai parenti delle vittime di omicidio.
Questi gli importi degli indennizzi in favore delle vittime dei reati internazionali violenti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre, con vigore dal giorno successivo.
7.200 euro per il reato di omicidio, che sale a 8.200 se commesso dal coniuge o dal convivente e sarà liquidato in favore dei figli della vittima, mentre 4.800 euro per chi è stato vittima del reato di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità.
Gli indennizzi sono a carico del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti” e, qualora la disponibilità finanziaria risulti insufficiente nell’anno di riferimento, agli aventi diritto all’indennizzo possono accedere nuovamente al fondo negli anni successivi, per la quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza, ovvero per la parte residuale.